Visto d’ingresso e/o permesso di soggiorno per cure mediche
richiesto da cittadini extra U. E.
L’art. 36 del T.U. 286/98 prevede il rilascio del visto
d’ingresso in Italia per cure mediche a cittadini stranieri provenienti da
Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili
competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.
Sono previste tre casistiche:
Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure
mediche
Per ottenere il visto d’ingresso per cure mediche lo
straniero deve presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente
competente la seguente documentazione:
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica
o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la
durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il
deposito cauzionale dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura
prescelta;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di
risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle
di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per
l’assistito;
assicurazione sanitaria per l’eventuale accompagnatore,
valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di
soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
dimostrazione della disponibilità dei mezzi di
sostentamento, per l’eventuale accompagnatore, in relazione al soggiorno in
Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A
allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000. La
dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza
fideiussoria;
certificazione sanitaria, attestante la patologia del
richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo
straniero o dal garante. Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche
non consente l’iscrizione al SSN, e in questo caso le prestazioni sanitarie
sono a carico dell’assistito.
Straniero che venga trasferito per cure in italia
nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera
c) del decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal decreto
legislativo 7/12/93 n. 517
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero
residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, deve
essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo. Il Ministero della Salute,
individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese
sanitarie.
Straniero che venga trasferito in italia nell'ambito di
programmi di intervento umanitario delle regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma
15 - della legge 27.12 1997, n. 449
Le Regioni, possono autorizzare, d’intesa con il Ministero
della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare
prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali
approvati dalle Regioni, a favore di:
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per
il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di
reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente
non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli
accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del
Servizio Sanitario Nazionale.
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