Cos'è
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia),
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e il decreto
interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 hanno introdotto, tra le altre misure,
alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui
attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia
dovuta al Covid-19.
Per alcune categorie il 2 settembre 2020 è intervenuta la
decadenza della possibilità di chiedere la prestazione.
A chi è rivolto
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e
maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative;
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e
continuativi delle “zone rosse”;
professionisti con partita IVA;
collaboratori coordinati e continuativi;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
lavoratori stagionali dei settori del turismo;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del
turismo;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Pescatori autonomi
Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari
(articolo 222, decreto-legge 34/2020) spetta una indennità di 950 euro per il
mese di maggio 2020.
È necessario che non siano titolari di pensione o iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata
dell’INPS.
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali
Per tale categoria di lavoratori (art. 2, decreto
interministeriale 13 luglio 2020, n. 12) è prevista una indennità di 600 euro
per i mesi marzo, aprile e maggio 2020.
A tale indennità possono accedere i lavoratori:
titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30
giornate;
titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad
almeno 30 giornate;
non titolari, al 14 luglio 2020, di pensione o di altro
lavoro dipendente.
Lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e
continuativi delle “zone rosse”
Per tale categoria di lavoratori (art. 44-bis, d.l. 18/2020)
è prevista una indennità mensile di 500 euro, aggiuntiva ad altre eventualmente
già fruite e con esse cumulabile, per un massimo di tre mesi, in relazione al
periodo di sospensione dell'attività causata dall’emergenza Covid-19.
A tale indennità possono accedere:
collaboratori coordinati e continuativi;
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale;
titolari di attività di impresa e coadiuvanti familiari;
liberi professionisti.
È necessario che alla data del 23 febbraio 2020 fossero
residenti/domiciliati o svolgessero l’attività nei comuni, di seguito elencati,
dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologica in Lombardia e
Veneto:
Bertonico
Casalpusterlengo
Castelgerundo
Castiglione D'Adda
Codogno
Fombio
Maleo
San Fiorano
Somaglia
Terranova dei Passerini
Vò
Liberi professionisti
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020,
art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo
e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020,
iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto,
ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA
attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una
perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo
bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare
un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l'Agenzia delle
Entrate per i controlli.
Collaboratori coordinati e continuativi
Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art.
84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e
aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23
febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento
pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il
rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in
vigore del decreto Rilancio).
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l.
18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per
marzo e aprile:
artigiani;
commercianti;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Lavoratori stagionali dei settori del turismo
Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art.
84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e
aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i
lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va
dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.
Ai fini dell'accesso alle indennità i lavoratori non devono
essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione
dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un
rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai
lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in
vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro
subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.
In presenza di tali requisiti (assenza lavoro subordinato e
NASpI), relativamente al mese di maggio, i lavoratori stagionali o in
somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono
chiedere un’indennità di 1.000 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art.
84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e di 500
euro per aprile 2020.
Purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di
effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione,
ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori dello spettacolo
Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art.
84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo,
con i seguenti requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti
di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno
ordinario di invalidità.
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con
requisiti differenti:
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo
Pensioni dello Spettacolo;
reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti
di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto
rilancio).
Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del
turismo
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A,
d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta
un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e
dagli stabilimenti termali con:
cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio 2020;
assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della
domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori intermittenti
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B,
d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta
un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti
requisiti:
almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio 2020;
assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione
della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori autonomi occasionali
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C,
d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un
contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui
all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23
febbraio 2020, spetta con:
assenza di partita IVA;
iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23
febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
accredito di almeno un contributo mensile nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla
data del 23 febbraio 2020;
assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione
della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Spetta
(art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art.
84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e
maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito
annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:
partita IVA;
iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23
febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione
della domanda;
assenza di pensione alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Come funziona+
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai
fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la
contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Le indennità non sono cumulabili:
tra loro (a parte le indennità aggiuntive per le “zone
rosse”);
con il Reddito di Emergenza;
con l’indennità per i domestici;
con l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili con:
assegno ordinario di invalidità;
indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali
turismo nei mesi di aprile e maggio);
indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
indennità di disoccupazione agricola;
borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a
5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali
turismo e spettacolo).
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di
Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della
misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per
l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è
incrementato di ulteriori 500 euro).
L’indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali è invece totalmente
incompatibile con il Reddito di Cittadinanza.
Indennità pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 950 euro.
Indennità lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali
Per marzo, aprile e maggio 2020 spetta un’indennità di 600
euro.
Indennità lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e
continuativi nelle “zone rosse”
Spetta un’indennità mensile di 500 euro, per un massimo di
tre mesi, parametrata al periodo di sospensione dell'attività lavorativa.
Indennità liberi professionisti
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
A tali indennità possono accedere, per marzo ed aprile, i
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020,
iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto,
ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per maggio, oltre alla partita IVA, attiva alla data del 19
maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33%
nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda
all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria
l’INPS verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.
Indennità collaboratori coordinati e continuativi
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di
disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto
DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere,
in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli
ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL,
indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commerciati,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Indennità dei lavoratori stagionali dei settori del turismo
Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
Limitatamente al mese di marzo 2020, l'indennità è
compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in
presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori
requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI,
indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Indennità degli operai agricoli a tempo determinato
Per marzo 2020 spetta un’indennità di 600 euro, per aprile
2020 un’indennità di 500 euro.
Indennità lavoratori dello spettacolo
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di
disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si
può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della
presente indennità.
Indennità lavoratori stagionali di settori diversi da quelli
del turismo
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
Indennità lavoratori intermittenti
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
Indennità lavoratori autonomi occasionali
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
Indennità lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio
2020.
Per queste ultime quattro categorie, limitatamente al mese
di marzo 2020, le indennità non sono cumulabili con le integrazioni salariali
di cui agli articoli 19-22 del decreto Cura Italia (cassa integrazione) e con
le indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il
reddito di ultima istanza", di cui all’art. 1 del d.m. 28 marzo 2020.
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