In questo articolo andremo a presentarvi tutte le
informazioni concerni l’argomento del permesso di soggiorno.
Innanzitutto, cos’è il permesso di soggiorno?
Chi può richiedere Il permesso di soggiorno?
Come può essere effettuata la richiesta del permesso?
Come richiedere il documento di soggiorno?
Dove presentare la domanda per il permesso di soggiorno
2020?
Permesso di soggiorno per la famiglia:
Quanto dura il permesso di soggiorno?
E in caso di rinnovo?
Ma chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?
Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?
In questo articolo andremo a presentarvi tutte le
informazioni concerni l’argomento del permesso di soggiorno 2020.
Come fare e dove per effettuarne la richiesta?
Innanzitutto, cos’è il permesso di soggiorno?
E’ il documento che permette a uno straniero di soggiornare
regolarmente sul territorio dello stato italiano ed è necessario per una
richiedere una residenza di medio o lungo periodo nel paese.
In assenza di visto di ingresso, viene rilasciato un
permesso di soggiorno in presenza di:
motivi di inespellibilità,
motivi di protezione sociale,
richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato
e status di protezione sussidiaria),
Chi può richiedere Il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno può essere richiesto da tutti gli
individui che intendono soggiornare in Italia regolarmente; ovvero chiunque sia
provvisto di passaporto o documento sostitutivo e del visto di ingresso, salvo
in casi di esenzione previsti da accordi internazionali.
Come può essere effettuata la richiesta del permesso?
Con le disposizioni stabilite dalla convenzione stipulata
tra Ministero dell’Interno e Poste Italiane SPA il rilascio del documento di
soggiorno potrà essere richiesto dai cittadini extracomunitari presso i servizi
abilitati.
Ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 , come poi modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre
2004, n.271, le richieste di rilascio, dovranno essere presentate presso le
strutture abilitate degli Uffici Postali.
Come richiedere il documento di soggiorno?
Per effettuare la domanda di permesso di soggiorno bisogna
utilizzare l’apposito kit a banda gialla disponibile negli uffici postali,
presso i patronati e comuni abilitati.
La richiesta va effettuata presso Questore della provincia
dove lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in
Italia.
Quando viene presentata la domanda il richiedente dovrà
versare € 30,46 (importante conservare la ricevuta in due copie di tale), al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di accordo con il Ministero
dell’Interno.
Per pagare il contributo e il permesso di soggiorno in
formato elettronico (il permesso di soggiorno dal 2006 è previsto in formato
elettronico) ,dovrai utilizzare un solo bollettino di conto corrente postale
apposito che troverai in tutti gli uffici postali.
Deve essere inoltre effettuato il pagamento di:
30,00 euro all’operatore dell’ufficio postale, al momento
della presentazione della domanda;
16,00 euro per la marca da bollo.
Qualora ci siano delle difficoltà nella compilazione della
richiesta di rilascio del permesso non ti preoccupare, è possibile ottenere
gratuitamente l’assistenza del patronato della propria zona o di un comune
abilitato.
Oltre a procedere al pagamento dei contributi alla
presentazione della domanda, sarà necessario presentare anche un documento di
riconoscimento (es. passaporto).
La domanda per il permesso di soggiorno dovrà essere
presentata in busta aperta e non può essere esaminata se non provvista di
sottoscrizione.
Verrà rilasciata una ricevuta dall’operatore al momento
della presentazione della domanda: questa è dotata di requisiti di sicurezza e
riporta codici di accesso quali Codice Assicurata e Codice Ologrammache
permettono di accedere nell’area riservata online per controllare lo stato di
avanzamento della pratica.
Il kit cartaceo deve essere consegnato in busta aperta presso
gli uffici postali con Sportello Amico.
Dove presentare la domanda per il permesso di soggiorno
2020?
Con le disposizioni stabilite dalla convenzione stipulata
tra Ministero dell’Interno e Poste Italiane SPA il rilascio del documento di
soggiorno potrà essere richiesto dai cittadini extracomunitari presso i servizi
abilitati.
Ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 , come poi modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre
2004, n.271, le richieste di rilascio, dovranno essere presentate presso le
strutture abilitate degli Uffici Postali.
Se l’interessato è un cittadino dell’Unione Europea, per lui
la richiesta della domanda presso gli uffici postali è facoltativa, potrà
scegliere di recarsi presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
Lo straniero che abbia fatto domanda per la Carta di
Soggiorno attraverso gli uffici postali, riceverà in seguito una lettera
raccomandata attraverso la quale sarà convocato dall’Ufficio Immigrazione, per
essere sottoposto ai rilievi delle impronte digitali.
Alla prima convocazione dovranno essere prodotte 4
fotografie formato fototessera che verranno apposte al Permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno per la famiglia:
Nel caso la domanda voglia essere effettuata per una famiglia,
il richiedente deve munirsi di un unico kit, contenente il Modulo 1 e inoltre
se il richiedente è il capofamiglia e percepisce reddito, dovrà presentare
anche il Modulo 2 per ciascun componente
per il quale si richiede il permesso.
Da leggere: Conversione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo – Guida completa
Quanto dura il permesso di soggiorno?
La durata della Carta di soggiorno non può essere superiore
a:
tre mesi per affari e turismo;
un anno se si frequenta di un corso di studio o formazione,
se i corsi sono pluriennali, il permesso è rinnovabile annualmente;
due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo
indeterminato o per ricongiungimento familiare.
E in caso di rinnovo?
La richiesta di rinnovo va presentata anch’essa come per la
prima richiesta presso gli Uffici Immigrazione delle Questure di competenza
territoriale.
Se viene richiesto il rinnovo del permesso o carta di
soggiorno, è fondamentale inserire nella busta da presentare la fotocopia del
vecchio Permesso di soggiorno.
Anche in questo caso per i cittadini extracomunitari,
bisognerà inserire anche la ricevuta in due copie di avvenuto pagamento del
bollettino postale marcato di € 30,46.
Per avere maggiori informazioni leggi l’articolo: Come
rinnovare il permesso di soggiorno? Guida completa 2020
Ma chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?
Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno 2020:
rilasciato per motivi di turismo, decorso il termine di
validità originario (novanta giorni) ed in assenza di seri motivi, di carattere
umanitario;
rilasciato per studio universitario oltre il terzo anno
fuori corso;
rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha
interrotto il soggiorno in Italia:
==> per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di
permesso di soggiorno annuale
==> per un periodo superiore alla metà del periodo di
validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario
fosse almeno biennale salvo che l’interruzione del soggiorno sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi;
rilasciato a qualunque titolo, quando sono venuti meno i
requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per
mancanza dei requisiti di reddito o quando lo straniero è divenuto destinatario
di condanne penali per la commissione di reati che impediscono l’ingresso in
Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo. Cosa
fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari in materia di
diritto all’unità familiare, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la
Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha
emesso il provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti del Questore in materia di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il
provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di
giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato (€ 300,00),
non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di
soggiorno, viene intimato allo straniero di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni, trascorsi i quali, lo straniero che si trovi ancora in Italia
può ricevere un decreto di espulsione, anche se nel frattempo è stato proposto
ricorso al TAR.
Il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere
l’esecutività del provvedimento di diniego.
In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per
essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.
Commenti
Posta un commento