Ingresso in Italia per attività di lavoro autonomo:
Quali sono i condizioni?
Quali sono in requisiti?
Visto d’ingresso:
Permesso di soggiorno:
Rinnovo del permesso di soggiorno:
Diritti dello straniero:
Attività consentite:
E per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo?
Disposizioni generali:
Attività di lavoro industriale, professionale, artigianale,
commerciale.
Documentazione da produrre:
Documentazione da produrre:
Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo –
A quali condizioni è consentito agli extracomunitari esercitare un’attività non
occasionale di lavoro autonomo in Italia?
Quali requisiti sono richiesti? Come si fa la conversione
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo..
Ingresso in Italia per attività di lavoro autonomo:
L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non
appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare, nel territorio dello
Stato, un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a
condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea
(art. 26, legge n. 286/1998, T.U. sull’immigrazione). Quali sono i condizioni?
Lo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitali, o di persone, o accedere a cariche societarie, deve
dimostrare di:
disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività
che intende intraprendere in Italia;
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
essere in possesso di un’attestazione dell’autorità
competente in data non anteriore a 3 mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per
l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;
disporre d’idonea sistemazione alloggiativa;
disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite,
di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (per il 2019,
reddito del nucleo familiare non inferiore a € 8.500,00). Tale requisito si
considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte
di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
ovvero in presenza di una dichiarazione del committente, o del legale
rappresentante della società, che assicuri, per il lavoratore autonomo, o per
il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un
compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero in presenza di
documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di
un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto.
Leggi anche: Sposarsi senza permesso di soggiorno in Italia,
è possibile?
Quali sono in requisiti?
Per:
Attività non occasionale di lavoro autonomo industriale,
professionale, artigianale o commerciale per cui siano previste licenze,
autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri. In queste ipotesi, il cittadino
straniero deve:
richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla
competente autorità amministrativa che si occupa di rilasciare le relative
licenze, autorizzazioni, o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per
l’attività che necessita di un’iscrizione abilitante in albo o registro, una
dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio;
richiedere un’attestazione dei mezzi economici necessari per
svolgere l’attività. Se l’attività avrà carattere imprenditoriale e, pertanto,
iscrivibile al Registro delle Imprese, l’attestazione verrà rilasciata dalla
Camera di Commercio competente per territorio. I criteri che le Camere di
Commercio devono rispettare per la definizione dei parametri economici si
basano sulla considerazione di tutti o di parte dei seguenti elementi di costo
connessi all’avvio e all’esercizio di una specifica attività:
eventuali immobili;
macchinari e impianti;
attrezzature;
costi legati ad adempimenti amministrativi e paga- menti
imposte;
spese di avviamento;
altre spese.
L’attestazione è resa, altresì, dai competenti ordini
professionali per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
La dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo
comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base
annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
Attività di lavoro autonomo che non trova iscrizione nel
registro delle imprese e che è svincolata da licenza e autorizzazione, da
denuncia d’inizio attività o dall’iscrizione a un albo, registro o elenco
abilitante (es. attività di consulenza).
In questa ipotesi, il cittadino straniero deve essere in
possesso di: idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da
un’impresa italiana, da un certificato d’iscrizione al registro delle imprese
e, nel caso di committente estero, da un’attestazione analoga vidimata dalla
Rappresentanza diplomatica o con- solare italiana competente;
copia di una formale dichiarazione di responsabilità,
preventivamente rilasciato o inviata dal committente italiano dal suo legale
rappresentante al competente Ispettorato territoriale del lavoro, nella quale
si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun
rapporto di lavoro subordinato;
dichiarazione del committente con cui si assicuri, per il
lavoratore, un compenso d’importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro
delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei
redditi nel caso di società di persone, o di impresa individuale, o di
committente non imprenditore, da cui risulti che l’entità dei proventi sia
idonea a garantire il compenso di cui al punto 3). limitatamente a società per
azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività
da almeno 3 anni – la carica di presidente, membro del consiglio di
amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti.
Allo straniero, in tali casi, non è richiesta alcuna
attestazione circa i parametri finanziari di riferimento.
Commenti
Posta un commento