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conversione del permesso di soggiorno (2021)

 

Ingresso in Italia per attività di lavoro autonomo:

Quali sono i condizioni?

Quali sono in requisiti?

Visto d’ingresso:

Permesso di soggiorno:

Rinnovo del permesso di soggiorno:

Diritti dello straniero:

Attività consentite:

E per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

Disposizioni generali:

Attività di lavoro industriale, professionale, artigianale, commerciale.

Documentazione da produrre:

Documentazione da produrre:

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – A quali condizioni è consentito agli extracomunitari esercitare un’attività non occasionale di lavoro autonomo in Italia?

 

Quali requisiti sono richiesti? Come si fa la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

 

Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo..

 

Ingresso in Italia per attività di lavoro autonomo:

L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare, nel territorio dello Stato, un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea (art. 26, legge n. 286/1998, T.U. sull’immigrazione). Quali sono i condizioni?

Lo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali, o di persone, o accedere a cariche societarie, deve dimostrare di:

 




disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;

essere in possesso di un’attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a 3 mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;

disporre d’idonea sistemazione alloggiativa;

disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (per il 2019, reddito del nucleo familiare non inferiore a € 8.500,00). Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza di una dichiarazione del committente, o del legale rappresentante della società, che assicuri, per il lavoratore autonomo, o per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto.

Leggi anche: Sposarsi senza permesso di soggiorno in Italia, è possibile?

 

Quali sono in requisiti?

Per:

 

Attività non occasionale di lavoro autonomo industriale, professionale, artigianale o commerciale per cui siano previste licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri. In queste ipotesi, il cittadino straniero deve:

 

richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa che si occupa di rilasciare le relative licenze, autorizzazioni, o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l’attività che necessita di un’iscrizione abilitante in albo o registro, una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;

richiedere un’attestazione dei mezzi economici necessari per svolgere l’attività. Se l’attività avrà carattere imprenditoriale e, pertanto, iscrivibile al Registro delle Imprese, l’attestazione verrà rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio. I criteri che le Camere di Commercio devono rispettare per la definizione dei parametri economici si basano sulla considerazione di tutti o di parte dei seguenti elementi di costo connessi all’avvio e all’esercizio di una specifica attività:

eventuali immobili;

macchinari e impianti;

attrezzature;

costi legati ad adempimenti amministrativi e paga- menti imposte;

spese di avviamento;

altre spese.

L’attestazione è resa, altresì, dai competenti ordini professionali per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

 

La dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.

 

Attività di lavoro autonomo che non trova iscrizione nel registro delle imprese e che è svincolata da licenza e autorizzazione, da denuncia d’inizio attività o dall’iscrizione a un albo, registro o elenco abilitante (es. attività di consulenza).

In questa ipotesi, il cittadino straniero deve essere in possesso di: idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, da un certificato d’iscrizione al registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da un’attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatica o con- solare italiana competente;

copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciato o inviata dal committente italiano dal suo legale rappresentante al competente Ispettorato territoriale del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

dichiarazione del committente con cui si assicuri, per il lavoratore, un compenso d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone, o di impresa individuale, o di committente non imprenditore, da cui risulti che l’entità dei proventi sia idonea a garantire il compenso di cui al punto 3). limitatamente a società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno 3 anni – la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti.

Allo straniero, in tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento.

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