Differenza permesso di soggiorno CE e UE:
Cosa devo fare se ho ancora il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo?
Aggiornamento permesso di soggiorno:
Posso perdere il mio permesso illimitato se non effettuo
l’aggiornamento?
Molti cittadini stranieri si chiedono quali sia la
Differenza permesso di soggiorno CE e UE! Vediamo di risolvere insieme il
seguente quesito!
Differenza permesso di soggiorno CE e UE:
Il permesso di soggiorno CE (Comunità Europea) è stato
istituito con il decreto legislativo del 25 luglio 1998. In particolare
nell’articolo 9 di tale decreto sono riportati i requisiti e la procedura che
bisogna seguire per richiederlo.
La dicitura UE, in cui UE significa Unione Europea è la
dicitura che ha sostituito a sua volta la dicitura Comunità Europea.
Il passaggio da una dicitura all’altra è stato previsto
dall’articolo 3 del decreto legge del 13 febbraio 2014 entrato in vigore 11
marzo del 2014.
rt. 3
Disposizione finale
1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’
in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione
«permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
Note all’art. 3:
– Per i riferimenti normativi al citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.
Cosa devo fare se ho ancora il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo?
Questo riguarda tutti i permessi di questo tipo che sono
stati rilasciati prima del 11/03/2014. Per aver un permesso di soggiorno con la
dizione “UE”, bisogna fare l’aggiornamento seguendo la procedura descritta nel
prossimo paragrafo!
Aggiornamento permesso di soggiorno:
Il permesso di soggiorno lungo periodo non ha scadenza,
tuttavia deve essere aggiornato in determinate circostanze. Per esempio:
Cambio di domicilio: E’ sufficiente la compilazione del
modulo 1, quale autocertificazione.
Inserimento del figlio minore nato in Italia: E’ sufficiente
la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione anch’esso.
Inserimento del figlio infra-quattordicenne: Che ha fatto
ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto per ricongiungimento
familiare o familiare al seguito: è sufficiente la compilazione del modulo 1,
quale autocertificazione, allegando la fotocopia del passaporto o titolo
equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia.
Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente:
E’ sufficiente compilare il modulo 1, allegando fotocopia del nuovo passaporto
o documento equipollente.
Variazioni anagrafiche: Per le variazioni inerenti il nome,
cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una
dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese
di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono
alla medesima persona.
Aggiornamento delle fotografie: Qualora il permesso di
soggiorno sia utilizzato come documento di identificazione personale devono
essere aggiornate le fotografie ogni cinque (5) anni: è sufficiente la
compilazione del modulo 1.
Posso perdere il mio permesso illimitato se non effettuo
l’aggiornamento?
La legge non prevede alcuna sanzione – men che meno la revoca
del titolo – nel caso in cui il titolare non si sottoponga alla procedura di
aggiornamento, utile solo ai fini dell’utilizzo dello stesso come documento di
identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio (art.
17, D.P.R. n. 394/1999), pertanto, se lo straniero non intende utilizzare il
titolo in esame come documento di identificazione, può anche rifiutarsi di
farlo aggiornare.
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