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Guida sanatoria per PERMESSO DI SOGGIORNO (2021)

 

GUIDA ALLA SANATORIA 2020

L'ARTICOLO 103 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34 

 

ha previsto la possibilità di far emergere i rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno .

In particolare la norma:

al comma 1 , stabilisce la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020;

al comma 2 prevede per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi . (attesa occupazione)

Le  istanze possono essere presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 presso :

l'I.N.P.S. per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

lo Sportello Unico per l'Immigrazione per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1 .

la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.


 

LA PROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIO NE

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

QUANDO dalle ore 7.00 del 1° giugno alle ore 22.00 del  15 agosto

DOVE sul portale del Ministero dell'interno

La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità informatica attraverso l'applicativo accessibile all'indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ tramite il sistema di identificazione digitale SPID.

IL DATORE DI LAVORO CHE VUOLE CONCLUDERE UN NUOVO CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON CITTTADINO STRANIERO PRESENTE IN iTALIA O VUOLE DICHIARARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVOROIREGOLARE DEVE ESSERE:

cittadino italiano;

cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;

cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico Immigrazione.

 

 

 IL LAVORATORE  DEVE RISULTARE PRESENTE IN ITALIA ALLA DATA dell'8 marzo 2020 .

Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo oppure devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta , in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68, o documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici.

Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell'art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale....).

 

I LAVORATORI  POSSONO ESSERE ASSUNTI SOLO NEI SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITA'

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;

assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l'autosufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

IL DATORE DI LAVORO CHE PRESENTA LA DOMANDA ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEVE POSSEDERE I SEGUENTI REDDITI :

Per i settori produttivi agricoltura( Clicca per vedere l'elenco Aziende) , allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit à connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro ;

Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona , quando il  datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui .

Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito , questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro.

Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi . (FRATELLI, SORELLE, NONNI E NIPOTI)

NEL SETTORE DOMESTICO IL DATORE DI LAVORO PUO' ESSERE ANCHE UNA PERSONA GIURIDICA

 Come le comunità stabili, senza fini di lucro che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte.

esempi:

le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari); [ mod. comunità religiose];

le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; [ mod. convivenze militari ];

le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti; [ mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili ];

 

le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri; [ mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili ];

le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano; [ mod. comunità focolari ].

 

In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per l'istanza dovrà essere utilizzato il modello EM-DOM_2020.

  

REGOLARIZZAZIONE  BADANTI

 

  se il datore di lavoro è la persona assistita, non occorre dimostrare il reddito ma solo esibire al momento della convocazione allo Sportello Unico il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza  dovute a patologie handicap.

 

Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.

(20.000 € annui per unico  percettore di reddito  annui oppure 27.000 €  se  si integra con familiare conviventi ).

 

Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all'ITL che nel  Friuli Venezia Giulia  è la Regione Autonoma FVG.

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(documentazione da  esibire e trasmettere in originale allo Sportello Immigrazione)

1) Documento di identità del datore di lavoro o  certificato equipollente in corso di validità, codice fiscale (carta di identità se italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, permesso di soggiorno UE di lungo periodo se straniero); ( Esibire originale e trasmettere copia)

2) Passaporto o documento equipollente e codice fiscale del lavoratore se in possesso, qualora il documento sia scaduto, dovrà essere comunque inserito nella domanda; ( Esibire originale e trasmettere copia)

Nel caso di mancanza di documento possono essere inseriti documenti equipollenti, quali ad esempio:

 lasciapassare comunitario, - lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine.

N.B.: Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

Se all' atto della convocazione il lavoratore non è in possesso di un documento valido la sottoscrizione del contratto viene rimandata a dopo l'integrazione dell'istanza con documentazione in corso di validità.

3)  ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 €

Il versamento di 500,00 euro dovrà essere effettuato  dal datore  di lavoro utilizzando esclusivamente il modello di pagamento " F24 - REDT 2020 " ( Clicca per vedere la guida alla compilazione) - che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e  

Le somme versate non sono ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

4) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale in caso di emersione da lavoro già esistente

 

5) dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68 (dichiarazione fatta in Questura entro 8 giorni dall' entrata in Italia, e in data antecedente l'08 marzo 2020 o che abbiano il timbro di entrata in Italia sul passaporto).

oppure

        prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente                 all'8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione       pubblica o un servizio pubblico .

 

ALCUNI ESEMPI:

-certificazione medica proveniente da struttura pubblica;

- certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;

- tessere nominative dei mezzi pubblici;

- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere ecc...;

- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani ( quali TIM, Vodafone, Wind3, ecc...);

- centri di accoglienza eo di ricovero autorizzati o anche religiosi.

- Attestazioni rilasciate da Autorità consolare

- Servizi erogati da poste italiane al lavoratore (libretti. post pay)

-Ricevute per invio denaro Banca/o Money transfer

- Biglietti vettori aerei, marittimi per ingresso o tratte infra schenghen

 

5)           dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;

6)           certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona);

7)           Attestazione dell' Idoneità alloggiativa rilasciata  dal Comune  o richiesta della stessa , cessione fabbricato.

NB:  Lo Sportello potrà chiedere altra documentazione che ritenga necessaria per la definizione della pratica.

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 agosto 2020, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul "Manuale dell'utilizzo del sistema", pubblicato sul  sito del Ministero dell'interno .

TIPOLOGIA E ORARIO DEL CONTRATTO DI LAVORO

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l'orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal C.C.N.L. e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (importo mensile pari a 498,14 €) [ vedi circolare del 30 maggio ].

LE DOMANDE SARANNO ACQUISITE DALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE COMPETENTE PER IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Successivamente all'invio delle domande, sarà disponibile sempre sul portale dedicato, la ricevuta con la data dell'invio e il codice univoco di identificazione.

Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore ai fini di attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.

 

ISTRUTTORIA 

Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e potrà avviare la relativa istruttoria, nel rispetto dell'ordine cronologico.

Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:

della Questura

dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che in Friuli Venezia Giulia è rilasciato dalla Regione Autonoma FVG

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLO SPORTELLO

Acquisiti i pareri favorevoli, lo Sportello Unico tramite mail o lettera chiederà ai richiedenti la  documentazione da produrre in originale che verrà trasmessa allo Sportello Unico in busta chiusa ,   questo  per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica e controllare la documentazione inserita in domanda.

SULLA BUSTA VA SCRITTO:

 

PREFETTURA DI TRIESTE

SPORTELLO IMMIGRAZIONE - EMERSIONE 2020

PIAZZA UNITA' D'ITALIA 8

 

Nell'ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un'integrazione .

Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell'istanza.

CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO DEL DATORE E LAVORATORE

Se l'istruttoria si concluderà positivamente le parti saranno convocate allo Sportello.

Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore , sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno , sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti;

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la comunicazione obbligatoria (UNILAV) generata dal sistema stesso.

 Al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello 209 (RICHIESTA PERMESSO SOGGIORNO) che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

l'Ufficio postale rilascerà allo straniero la ricevuta del permesso di soggiorno e fisserà la data per l' appuntamento in Questura .

Al termine dei controlli di rito, lo straniero riceverà un permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel rispetto nelle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3-bis del D. Lgs. n.286/98.

Al fine di consentire il censimento del permesso di soggiorno in parola, è stata creata la sottonotata parola chiave: o permesso di soggiorno per lavoro subordinato, elettronico, recante la dicitura di stampa <> valido fino a 2 anni e rinnovabile alla scadenza, con descrizione <> e parola chiave<< LSE20>>;

La mancata presentazione delle parti convocate dallo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo comporterà l'archiviazione dell'istanza.

                          SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI

Il comma 11 del art. 103 stabilisce che dall' entrata in vigore del medesimo e fino alla conclusione dei procedimenti , sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti:

del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione.

del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con esclusione degli illeciti di                           cui all'art.12 del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo  del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro 

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Nei casi di cui al comma 1 del citato articolo 103, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

 

Un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all'indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio pp.vv.

Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.

 L'utilizzo dell'help desk da parte dei privati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti potrà avvenire anche accedendo al sistema.

 

                                                CHI NON PUO' REGOLARIZZARE

DATORI DI LAVORO

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato , negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all' art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 9 del citato art. 103, sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

LAVORATORI

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

a) che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 - commi 1 e 2, lett. c) del D. Lgs. 286/98, e dell'art. 3 del D.L.144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.

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