GUIDA ALLA SANATORIA 2020
L'ARTICOLO 103 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34
ha previsto la possibilità di far emergere i rapporti di
lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare
permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in
possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro
titolo di soggiorno .
In particolare la norma:
► al
comma 1 , stabilisce la possibilità per il datore di lavoro italiano o
straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di
dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri
presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020;
► al
comma 2 prevede per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi .
(attesa occupazione)
Le istanze possono
essere presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 presso :
l'I.N.P.S. per i lavoratori italiani o per i cittadini di
uno Stato membro dell'Unione Europea;
lo Sportello Unico per l'Immigrazione per i lavoratori
stranieri, di cui al comma 1 .
la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di
cui al comma 2.
LA PROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIO NE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
QUANDO ►
dalle ore 7.00 del 1° giugno alle ore 22.00 del 15 agosto
DOVE ►
sul portale del Ministero dell'interno
La domanda deve essere presentata esclusivamente con
modalità informatica attraverso l'applicativo accessibile all'indirizzo:
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ tramite il sistema di identificazione
digitale SPID.
IL DATORE DI LAVORO CHE VUOLE CONCLUDERE UN NUOVO CONTRATTO
DI LAVORO SUBORDINATO CON CITTTADINO STRANIERO PRESENTE IN iTALIA O VUOLE
DICHIARARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVOROIREGOLARE DEVE ESSERE:
➢ cittadino italiano;
➢ cittadino di uno Stato membro
dell'Unione Europea;
➢ cittadino straniero titolare
di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del
Testo Unico Immigrazione.
IL LAVORATORE DEVE RISULTARE PRESENTE IN ITALIA ALLA DATA
dell'8 marzo 2020 .
Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo oppure devono aver soggiornato in
Italia prima della data suddetta , in forza della dichiarazione di presenza
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68, o documentando la propria
presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici.
Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti
protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i
denegati ricorrenti, gli irregolari, gli stranieri oggetto di provvedimento di
espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno (eccetto
quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell'art.103), i titolari di permesso
di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e
non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione
speciale....).
I LAVORATORI POSSONO
ESSERE ASSUNTI SOLO NEI SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITA'
►agricoltura,
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
►assistenza
alle persone affette da patologie o handicap che limitano l'autosufficienza;
►lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
IL DATORE DI LAVORO CHE PRESENTA LA DOMANDA ALL' ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DEVE POSSEDERE I SEGUENTI REDDITI :
✔ Per i settori produttivi
agricoltura( Clicca per vedere l'elenco Aziende) , allevamento e zootecnia,
pesca e acquacoltura e attivit à connesse, un reddito imponibile minimo non
inferiore a 30mila euro ;
✔ Per i settori del lavoro
domestico o di assistenza alla persona , quando il datore di lavoro è una persona fisica, il
reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui .
Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente tale soglia di reddito , questo potrà essere integrato dal
reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia
anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di
reddito si eleva a 27.000 euro.
Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi . (FRATELLI,
SORELLE, NONNI E NIPOTI)
NEL SETTORE DOMESTICO IL DATORE DI LAVORO PUO' ESSERE ANCHE
UNA PERSONA GIURIDICA
Come le comunità
stabili, senza fini di lucro che sostituiscono sotto il profilo morale ed
organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte.
esempi:
le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari); [
mod. comunità religiose];
le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che
hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; [ mod.
convivenze militari ];
le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri
per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il
numero dei componenti; [ mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili ];
le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità,
quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a
fanciulli anziani e ragazze madri; [ mod. comunità di recupero e/o assistenza
disabili ];
le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani
cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano; [ mod. comunità
focolari ].
In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona
giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per
l'istanza dovrà essere utilizzato il modello EM-DOM_2020.
REGOLARIZZAZIONE
BADANTI
se il datore di
lavoro è la persona assistita, non occorre dimostrare il reddito ma solo
esibire al momento della convocazione allo Sportello Unico il certificato
medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza dovute a patologie handicap.
Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona
assistita, è necessario dimostrare il reddito.
(20.000 € annui per unico
percettore di reddito annui
oppure 27.000 € se si integra con familiare conviventi ).
Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da
un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità
economica del datore di lavoro è rimessa all'ITL che nel Friuli Venezia Giulia è la Regione Autonoma FVG.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(documentazione da
esibire e trasmettere in originale allo Sportello Immigrazione)
1) Documento di identità del datore di lavoro o certificato equipollente in corso di
validità, codice fiscale (carta di identità se italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea, permesso di soggiorno UE di lungo periodo se
straniero); ( Esibire originale e trasmettere copia)
2) Passaporto o documento equipollente e codice fiscale del
lavoratore se in possesso, qualora il documento sia scaduto, dovrà essere
comunque inserito nella domanda; ( Esibire originale e trasmettere copia)
Nel caso di mancanza di documento possono essere inseriti
documenti equipollenti, quali ad esempio:
lasciapassare
comunitario, - lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo
di viaggio apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazione di
identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di
origine.
N.B.: Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale
anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all'atto della
convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione lo straniero dovrà
essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.
Se all' atto della convocazione il lavoratore non è in
possesso di un documento valido la sottoscrizione del contratto viene rimandata
a dopo l'integrazione dell'istanza con documentazione in corso di validità.
3) ricevuta di
versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di
500 €
Il versamento di 500,00 euro dovrà essere effettuato dal datore
di lavoro utilizzando esclusivamente il modello di pagamento " F24
- REDT 2020 " ( Clicca per vedere la guida alla compilazione) - che sarà
possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o
scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e
Le somme versate non sono ripetibili sia nel caso in cui la
procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la
domanda non venga successivamente presentata.
4) ricevuta di versamento del contributo forfettario a
titolo retributivo, contributivo e fiscale in caso di emersione da lavoro già
esistente
5) dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28
maggio 2007 n. 68 (dichiarazione fatta in Questura entro 8 giorni dall' entrata
in Italia, e in data antecedente l'08 marzo 2020 o che abbiano il timbro di
entrata in Italia sul passaporto).
oppure
prova della
presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data
antecedente all'8 marzo 2020, rilasciata da
organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che
istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico .
ALCUNI ESEMPI:
-certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- certificato di iscrizione scolastica dei figli del
lavoratore;
- tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali
sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere ecc...;
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (
quali TIM, Vodafone, Wind3, ecc...);
- centri di accoglienza eo di ricovero autorizzati o anche
religiosi.
- Attestazioni rilasciate da Autorità consolare
- Servizi erogati da poste italiane al lavoratore (libretti.
post pay)
-Ricevute per invio denaro Banca/o Money transfer
- Biglietti vettori aerei, marittimi per ingresso o tratte
infra schenghen
5)
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
6) certificazione della struttura
sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data
antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione
dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza
alla persona);
7)
Attestazione dell' Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune
o richiesta della stessa , cessione fabbricato.
NB: Lo Sportello
potrà chiedere altra documentazione che ritenga necessaria per la definizione
della pratica.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00
alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 agosto 2020, previa registrazione sul sito
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ seguendo le istruzioni di compilazione
disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul "Manuale
dell'utilizzo del sistema", pubblicato sul
sito del Ministero dell'interno .
TIPOLOGIA E ORARIO DEL CONTRATTO DI LAVORO
La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro
nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso
possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta
eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
per il quale è ammesso l'orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione
prevista dal C.C.N.L. e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno
sociale (importo mensile pari a 498,14 €) [ vedi circolare del 30 maggio ].
LE DOMANDE SARANNO ACQUISITE DALLO SPORTELLO UNICO PER
L'IMMIGRAZIONE COMPETENTE PER IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ LAVORATIVA.
Successivamente all'invio delle domande, sarà disponibile
sempre sul portale dedicato, la ricevuta con la data dell'invio e il codice
univoco di identificazione.
Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale
dichiarazione al lavoratore ai fini di attestare l'avvenuta presentazione
dell'istanza e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio
nazionale e di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.
ISTRUTTORIA
Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico
del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e potrà avviare la
relativa istruttoria, nel rispetto dell'ordine cronologico.
Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:
della Questura
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che in Friuli
Venezia Giulia è rilasciato dalla Regione Autonoma FVG
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLO SPORTELLO
Acquisiti i pareri favorevoli, lo Sportello Unico tramite
mail o lettera chiederà ai richiedenti la
documentazione da produrre in originale che verrà trasmessa allo Sportello
Unico in busta chiusa , questo per verificare la corrispondenza delle
dichiarazioni rese sulla domanda telematica e controllare la documentazione
inserita in domanda.
SULLA BUSTA VA SCRITTO:
PREFETTURA DI TRIESTE
SPORTELLO IMMIGRAZIONE - EMERSIONE 2020
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 8
Nell'ipotesi della mancata presentazione della
documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà
un'integrazione .
Qualora la documentazione non venisse integrata come
richiesto, si procederà al rigetto dell'istanza.
CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO DEL DATORE E LAVORATORE
Se l'istruttoria si concluderà positivamente le parti
saranno convocate allo Sportello.
Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore
di lavoro e il lavoratore , sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno
alla stipula del contratto di soggiorno , sottoscrivendo il modello predisposto
dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti;
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema
informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali la comunicazione obbligatoria (UNILAV) generata dal
sistema stesso.
Al lavoratore verrà,
altresì, consegnato il precompilato modello 209 (RICHIESTA PERMESSO SOGGIORNO)
che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio
assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di
soggiorno.
l'Ufficio postale rilascerà allo straniero la ricevuta del
permesso di soggiorno e fisserà la data per l' appuntamento in Questura .
Al termine dei controlli di rito, lo straniero riceverà un
permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata
commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico
per l'Immigrazione, nel rispetto nelle disposizioni di cui all'art. 5, comma
3-bis del D. Lgs. n.286/98.
Al fine di consentire il censimento del permesso di
soggiorno in parola, è stata creata la sottonotata parola chiave: o permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, elettronico, recante la dicitura di stampa
<> valido fino a 2 anni e rinnovabile alla scadenza, con descrizione
<> e parola chiave<< LSE20>>;
La mancata presentazione delle parti convocate dallo
Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza
giustificato motivo comporterà l'archiviazione dell'istanza.
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI
Il comma 11 del art. 103 stabilisce che dall' entrata in
vigore del medesimo e fino alla conclusione dei procedimenti , sono sospesi i
procedimenti penali ed amministrativi nei confronti:
del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali
è stata presentata la dichiarazione di emersione.
del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio dello Stato, con esclusione degli illeciti di cui all'art.12 del
D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti
dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro
CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Nei casi di cui al comma 1 del citato articolo 103, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
di svolgere ulteriore attività lavorativa.
Un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk,
all'indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore
8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio pp.vv.
Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente
casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.
L'utilizzo dell'help
desk da parte dei privati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei
consulenti potrà avvenire anche accedendo al sistema.
CHI NON PUO' REGOLARIZZARE
DATORI DI LAVORO
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti
condannato , negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite,
nonché per il reato di cui all' art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo
Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni.
Ai sensi del comma 9 del citato art. 103, sono altresì
rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di
procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per
l'Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del
lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di
lavoro.
LAVORATORI
Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini
stranieri:
a) che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 -
commi 1 e 2, lett. c) del D. Lgs. 286/98, e dell'art. 3 del D.L.144/2005,
convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale o per
delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti,
il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.
Commenti
Posta un commento