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Permesso di soggiorno per motivi di studio (2021)

 Il permesso di soggiorno per studio

Disciplinato dal d.lgs 286/98, art. 4 e 4bis dpr 394/199, d.lgs. 154/2007, dal decreto legge n.145, 23 dicembre 2013, dalla legge n.99/2013, dalla legge n.128, 8 novembre 2013, e dalla Circolare Ministero Salute 19 luglio 2006 per iscrizione al Ssn.



Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che vogliono venire a frequentare un corso di studio – universitario o di formazione – in Italia a seguito di rilascio di apposito visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza. Fin ora per l’accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali ogni anno venivano previste apposite quote che prevedevano il numero massimo dei visti per studio da rilasciare, dal 2014 le quote non verranno più stabilite annualmente ma con cadenza triennale. Se si viene in Italia per frequentare un corso di studio non superiore ai 90 giorni e si proviene da un paese esente dall’obbligo del visto per brevi periodi, il permesso di soggiorno per studio è sostituito dalla dichiarazione di presenza – circolare Ministero Esteri 23 agosto 2010.


La legge n.128 dell’8 novembre 2013, dispone che la durata del permesso di soggiorno per studio corrisponderà a quella del ‘corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata’ frequentato. Gli studenti stranieri dovranno dimostrare ogni anno di aver sostenuto esami o verifiche di profitto, ma non saranno più costretti a rinnovare annualmente il permesso di soggiorno.


Per l’accesso all’università gli atenei non stabiliranno più  il numero di studenti stranieri ammessi ai loro corsi, tranne per i corsi a numero chiuso. Per l’iscrizione ai corsi universitari il cittadino extracomunitario dovrà presentare la documentazione relativa al titolo di studio conseguito nel paese di origine e un attestato di conoscenza della lingua italiana. Se il cittadino che ne ha fatto richiesta risponde ai requisiti necessari potrà essergli rilasciato un visto di ingresso.


Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.


Rilascio e rinnovo


Al momento dell’ingresso in Italia il cittadino straniero entrato in Italia per seguire un corso di formazione o svolgere un tirocinio deve inoltrare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio tramite l’invio del kit postale allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio. Successivamente verrà convocato presso la Questura – ufficio immigrazione – per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso. Il permesso di soggiorno che verrà rilasciato ha la validità indicata dal visto stesso (in genere corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire) e può essere convertito in motivi di lavoro solo nell’ambito del decreto flussi al termine del corso di formazione o tirocinio, presentando la domanda, nei tempi stabiliti dal decreto tramite il modello V. Generalmente il permesso per studio rilasciato per la frequenza dei corsi singoli non può essere rinnovato; con la Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2011 si specifica che può essere rinnovato in caso il cittadino straniero si iscriva ad un corso di laurea attinente al corso singolo per il quale si è richiesto l’ingresso.


Il primo permesso di soggiorno per studio rilasciato agli studenti universitari – anche per la frequenza di un master o un dottorato – entrati a seguito di rilascio del visto ha durata limitata (di solito tre mesi) se si deve sostenere una prova di ingresso per l’ammissione alla facoltà universitaria. La richiesta deve essere presentata sempre tramite l’invio del kit postale. Se si viene ammessi, si chiede sempre tramite kit postale, il rilascio del permesso di soggiorno allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio. Successivamente verrà convocato presso la Questura – ufficio immigrazione – per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso che sarà di durata annuale


La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata, 30 giorni prima e non oltre 60 giorni dopo la data di scadenza, inviando il kit postale allegando, oltre alla fotocopia del passaporto, la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, la fotocopia della polizza assicurativa (o dell’iscrizione volontaria all’SSN) e la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di due per i successivi. Il permesso di soggiorno per studio a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 154/2007 può essere rinnovato anche qualora si cambi il corso o la sede del corso (telegramma Ministero dell’Interno 7 dicembre 2006).


Il permesso per studio rilasciato agli studenti che hanno conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento e agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al compimento della maggiore età può essere convertito in permesso per lavoro chiedendo – in qualsiasi momento – specifica richiesta di convocazione, tramite la compilazione del modello V2, presso lo Sportello unico immigrazione competente per territorio, per la stipula del contratto di soggiorno. Ottenutolo sarà sufficiente allegarlo alla richiesta di conversione del permesso che deve essere inoltrata tramite il kit postale alla Questura competente.


La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.


A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.Prevista inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.


l titolare di permesso di soggiorno per studio ( università o tirocinio) può:


recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;

richiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza;

fare richiesta di nulla osta al ricongiugimento familiare;

iscriversi al Ssn – Servizio Sanitario Nazionale – volontariamente pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo o sottoscrivere un’assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l’iscrizione al SSN continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita). (Circolare Min. Salute 19 luglio 2006);

esercitare attività lavorativa al pari dei cittadini italiani ma non per più di 20 ore a settimana (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno);

beneficiare degli interventi di natura previdenziale connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001 laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno – può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale;

convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno.

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Indirizzi utili


Sportello unico immigrazione – gli indirizzi nelle principali città italiane


Link utili


Portale immigrazione – per l’elenco dei patronati e le associazioni per la richiesta di ricongiungimento familiare e richesta/aggiornamento del permesso di soggiorno


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