Come funziona
La richiesta per ricongiungimento familiare può essere effettuata dai soggetti a cui è stato rilasciato il visto per ricongiungimento familiare. Quest’ultimo consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata (sia esso a tempo determinato o indeterminato), ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il visto di ingresso per motivi di famiglia viene concesso al cittadino straniero dall’Ambasciata Italiana del Paese di origine, una volta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente ha emesso il nulla osta.
Per il del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare (indispensabile ai fini dell’ottenimento del relativo visto di ingresso), si rende necessario fare richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora, tramite la compilazione di appositi moduli telematici direttamente attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno.
Chi può richiedere il ricongiungimento di un familiare in Italia?
Possono fare richiesta di ricongiungimento familiare i titolari di:
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno
permesso per asilo politico
permesso per protezione sussidiaria
permesso per motivi di studio, per motivi religiosi
permesso per motivi familiari
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
permesso per attesa cittadinanza
Importante: se si è in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, si è abilitati all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento?
Il ricongiungimento può essere richiesto per:
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, purché l’altro genitore (se esistente), abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
figli maggiorenni a carico, nel caso in cui per ragioni oggettive non siano autosufficienti, a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non sono coniugati con altro coniuge regolarmente soggiornante;
genitori di età superiore ai 65 anni, nel caso in cui gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugati con altro coniuge regolarmente soggiornante;
Viene consentito l’ingresso, ai fini del ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento.
Per la sussistenza di tali requisiti viene tenuto in considerazione il possesso degli stessi da parte dell’altro genitore, degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.
Qual è la procedura
La procedura per il ricongiungimento familiare è articolata in due fasi.
La prima (in capo allo Sportello Unico) è relativa alla verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta, ovvero titolo di soggiorno, reddito, alloggio;
La seconda (in capo alla rappresentanza consolare) è strettamente connessa alla prima ed è relativa alla verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso: legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
In generale, per poter presentare la domanda saranno necessari:
Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. Si tenga presente che la durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno, ed è possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;
Marca da bollo di euro 16,00 (il numero della marca da bollo andrà inserito all’interno degli appositi campi nei moduli informatici). L’originale della marca da bollo dovrà essere esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico;
Passaporto del richiedente;
Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere
Quali sono i requisiti e la documentazione necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento
Il reddito
Il Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Richiedente - 5.825 € annui
1 familiare da ricongiungere €. 8.737,50
2 familiare da ricongiungere €. 11.650
3 familiare da ricongiungere €. 14.562,50
4 familiare da ricongiungere €. 17.475
5 familiare da ricongiungere €. 20.387,50
6 familiare da ricongiungere €. 23.300
Nel caso in cui vengano ricongiunti due o più figli minori di 14 anni, il reddito minimo richiesto è di € 11.955,58 per il 2020.
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di € 11.955,58 bisogna aggiungere l’importo di € 2.988,89 per ogni persona.
Per dimostrare la disponibilità del reddito si terrà in considerazione sia il reddito specifico del richiedente, sia quello prodotto dai familiari conviventi (che deve essere opportunamente documentato).
Chi è titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovrà dimostrare la sussistenza di questo requisito.
La valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno sociale, però dovrà prendere in considerazione sia la natura e solidità dei vincoli familiari, sia la durata dell’unione matrimoniale, sia la durata del soggiorno nello Stato membro, sia i legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.
Questa non è una prassi seguita dall’amministrazione, ma un’interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria. Ad ogni modo, tale argomentazione potrà certamente essere fatta valere in sede di giudizio contro un eventuale diniego basato sulla non perfetta corrispondenza del reddito prodotto all’importo dell’assegno sociale.
La documentazione che attesta il reddito
La documentazione che dimostra il possesso dei requisiti andrà consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Per la dimostrazione del reddito, oltre al passaporto del richiedente e alla copia dei passaporti dei familiari da ricongiungere, si rende necessario esibire:
Lavoratori dipendenti
Ultima dichiarazione dei redditi
fotocopia del contratto di lavoro
ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga
autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento)
N.B.: Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
Lavoratori domestici
Ultima dichiarazione dei redditi (se se ne è in possesso, altrimenti bisognerà esibire la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS)
bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi
Ditta individuale.
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale laddove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (nel caso in cui l’attività sia stata avviata da più di un anno) oppure una relazione contabile redatta dal commercialista riguardante l’intero periodo lavorativo (nel caso in cui l’attività sia stata avviata da meno di un anno).
Società.
Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (nel caso in cui l’attività sia stata avviata da più di un anno) oppure una relazione contabile redatta dal commercialista riguardante l’intero periodo lavorativo (nel caso in cui l’attività sia stata avviata da meno di un anno).
Collaborazione a progetto.
Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia mod. Unico.
Socio lavoratore.
Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
Liberi professionisti.
Iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.
L’assicurazione sanitaria per il genitore
Si richiede un’assicurazione sanitaria nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore che ha superato i sessantacinque anni di età, in attesa di un decreto che stabilisca l’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al SSN.
Nel momento in cui viene presentata l’istanza è sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa.
La polizza. che non dovrà avere una data di scadenza e dovrà coprire i rischi di malattia, infortunio e maternità, sarà sottoscritta entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico.
L’alloggio
Gli uffici comunali competenti dovranno rilasciare una certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e sia conforme ai criteri igienico-sanitari.
Documentazione richiesta per l’alloggio
In merito all’alloggio si richiede:
copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;
idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, ovvero il certificato comunale che attesta che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge ed è conforme alle norme sanitarie;
qualora il richiedente venga ospitato: è necessaria una dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, che attesti il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello S2);
per il ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14 (sia solo che al seguito di uno dei genitori): l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).
Se il richiedente indica un alloggio diverso da quello in cui risiede, il requisito viene comunque soddisfatto sia nel caso in cui si accerti l’intenzione dell’interessato di trasferirsi in quell’alloggio al momento dell’arrivo del familiare, sia nel caso in cui egli intenda assicurare al familiare un alloggio diverso dal proprio.
Chi è titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovrà dimostrare la sussistenza di questo requisito.
Allo stesso modo, i ricercatori stranieri presenti in Italia che chiedono il ricongiungimento familiare non devono dimostrare la sussistenza di questo requisito.
Generalmente le prefetture richiedono certificati ottenuti da non oltre 6 mesi, nonostante la validità degli stessi sia a tempo indeterminato fino a quando non vi siano delle modifiche nella composizione dell’alloggio. In base alle diverse prassi locali, in alternativa è sufficiente il certificato di stato famiglia dal quale emerge il numero degli occupanti dell’alloggio.
I criteri applicabili per l’idoneità abitativa, consigliati da una circolare ministeriale, sono i seguenti:
Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
Per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
L’alloggio deve avere un’altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
Aerazione
Nel soggiorno e nella cucina dovrà esserci una finestra apribile, mentre i bagni, nel caso in cui non abbiano una finestra, dovranno essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica.
Impianto di riscaldamento
Se le condizioni climatiche lo rendono necessario, gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento.
La dimostrazione del legame familiare
La certificazione che attesta il rapporto familiare (rientra nella seconda fase della procedura) potrà essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Questa certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero; se dovessero esserci dubbi rispetto al reale rapporto di parentela, saranno disposti degli accertamenti (esame del DNA a carico dell’interessato; si può richiedere la gratuità per titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria contattando l’OIM)
La sola mancanza di documentazione non comporta il rigetto della domanda se il richiedente è titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per la certificazione del vincolo familiare possono essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.
Documentazione che attesta il rapporto familiare
Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, a dimostrazione del fatto che non esiste un altro coniuge sul territorio nazionale;
Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, per verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;
Cosa fare dopo aver inoltrato la domanda
In seguito all’inoltro della domanda attraverso procedura telematica, il sistema invierà un avviso di avvenuta ricezione della domanda con data ed ora di accettazione.
In una fase successiva, il sistema convocherà mediante comunicazione scritta il richiedente per la consegna in duplice copia della documentazione che attesta il possesso dei requisiti.
Verrà poi consegnata una copia contrassegnata da cui risulterà la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ma solo nel caso in cui la documentazione presentata sia completa.
Decorrono da questo momento i termini di 180 giorni previsti dalla normativa, per la definizione della pratica ed il rilascio del nulla osta.
Una volta acquisito dalla questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti, l’ufficio rilascia il nulla osta, o emette un provvedimento di diniego dello stesso. Si può fare ricorso contro il diniego del nulla-osta presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.
Nel caso in cui ci siano segnalazioni SIS, la Questura emette un parere favorevole provvisorio.
Lo Sportello Unico comunicherà all’istante la presenza di una segnalazione SIS.
Lo Straniero dovrà informare personalmente il familiare del fatto che egli debba recarsi presso la rappresentanza consolare per l’accertamento dell’identità e dei legami familiare dello stesso. La rappresentanza diplomatica comunicherà con la Questura che provvederà alla cancellazione della segnalazione SIS.
Il rilascio del visto: come funziona
Al cittadino straniero è richiesta la presentazione dei documenti che attestano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza, dove verranno effettuati gli accertamenti necessari. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il Consolato o l’Ambasciata rilasceranno entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.
Perché venga rilasciato il visto nei confronti del familiare per il quale era stato rilasciato il predetto nulla osta, dovrà essere necessariamente accertata l’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
Ingresso in Italia
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare ospitante è tenuto a presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato all’Ufficio competente e tenerne copia.
Entro 8 giorni dall’ingresso, dovrà anche comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del Pds UE di lungo periodo, con cui si recherà presso un ufficio postale per l’inoltro della documentazione, formalizzando così la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lungo periodo.
Attenzione: in determinate città l’attesa per l’appuntamento in Prefettura è di circa 4-6 mesi: in questo periodo l’interessato non ha accesso a nessun servizio o prestazione perché non ha ancora potuto richiedere il permesso di soggiorno.
Il Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Tale permesso permette sia l’accesso ai servizi assistenziali e l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, sia di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma. Se richiesto dall’interessato, potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro se ci sono i requisiti per il rilascio dello stesso.
I figli minori di quattordici anni con l’entrata in vigore il 23.07.2016 della Legge 122 non sono più iscritti nel permesso di soggiorno del genitore.
Può essere rilasciato un
permesso di soggiorno autonomo ai minori, anche prima del compimento dei quattordici anni.Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Compiuti i diciotto anni, al figlio che sia ancora a carico dei genitori, se ci sono i requisiti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata del permesso del genitore di cui è a carico. Questo perché sussiste un obbligo di mantenimento del figlio fin quando il giovane non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed un’idonea collocazione nel contesto sociale.
Se il cittadino straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare ha un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, le Questure normalmente rilasciano ai familiari che abbiano fatto ingresso in Italia per ricongiungimento, un normale permesso di soggiorno per motivi familiari. In base alla prassi seguita da alcune questure, è possibile, dopo l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, procedere all’iscrizione anagrafica ed al rilascio del certificato di carichi pendenti e del casellario giudiziale. Questa documentazione permetterebbe di richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i familiari ricongiunti, senza l’inoltro di una nuova domanda.
La tutela dell’unità familiare
Vi sono alcune modifiche introdotte nella legge italiana che prevedono la salvaguardia dell’unità della famiglia.
Nello specifico: «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»
In merito al provvedimento di espulsione viene precisato che «Nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.»
Ciò significa che non ci dovrebbe essere più un automatismo nel rifiuto del permesso di soggiorno come pure dell’espulsione quando si verifica che il singolo individuo interessato al provvedimento non vive in Italia da solo ma con i familiari, regolarmente soggiornanti.
N.B.: gran parte dei parametri e delle indicazioni segnalate in questo documento sono aggiornate ad agosto 2017, il documento è solo a titolo informativo e non ha alcun valore legale.
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