Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato qualora lo straniero richiedente sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Per quanto riguarda il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno per motivi di famiglia si tiene conto anche di eventuali condanne per
i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12,
commi 1 e 3 del Testo Unico sull’Immigrazione. Lo stesso permesso è inoltre
revocato qualora sia accertato che il matrimonio o l’adozione abbiano avuto
luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel
territorio dello Stato.
In ultimo, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato
o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia
per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di
durata biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di
validità del permesso di soggiorno, a meno che l’interruzione sia dipesa da
gravi e comprovati motivi.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo può essere revocato nel caso in cui:
Sia stato acquisito fraudolentemente: lo straniero
richiedente abbia quindi fornito documenti falsi o false dichiarazioni
finalizzate all’ottenimento del titolo di soggiorno di lungo periodo non
avendone diritto o, ancora, secondo la circolare del Ministero dell’Interno del
27 maggio 2009, qualora il permesso sia stato acquisito mediante la
celebrazione di un matrimonio di comodo;
In caso di espulsione: come disciplinato dall’art. 9 comma 9
del Testo Unico sull’Immigrazione;
Manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
Lo straniero manchi dal territorio dello Stato per un
periodo superiore a 6 anni.
In caso di assenza dal territorio italiano per un periodo di
almeno dodici mesi consecutivi;
Venga conferito un permesso di soggiorno di lungo periodo da
parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte
di quest’ultimo.
In caso di revoca del permesso UE a causa delle ultime due
motivazioni elencate, allo straniero viene data la possibilità di riacquisirlo,
sempre previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio (NOTA: inserire
link articolo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Negli
altri casi, fatta eccezione per l’espulsione, in seguito alla revoca allo
straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno non UE.
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