I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso
Sanzioni per lavoro nero:
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
convertibile?
I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso di
soggiorno per motivi umanitari? Scopriamolo insieme in questa breve guida.
I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso
Gli stranieri in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno per asilo politico possono essere impiegati dopo sei mesi dalla data
di presentazione della domanda, secondo quanto contenuto nel parere 14751 del
ministero del Lavoro.
Al richiedente asilo, precisa l’articolo 4 del decreto,
viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di sei mesi o per il
tempo per cui è autorizzato a rimanere nel nostro Paese.
La ricevuta attestante la presentazione della domanda, ed è
questo il tema centrale, decorsi sei mesi dalla data di presentazione,
costituisce valido titolo di soggiorno e consente lo svolgimento di attività
lavorativa.
Per le domande presentate da meno di sei mesi (e per gli
stranieri privi di ricevuta) stante l’incurabilità del lavoratore, l’ispettore
dovrà denunciare il datore di lavoro per impiego di uno straniero privo del
permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa, ai sensi
dell’articolo 22, comma12 del testo unico sull’immigrazione.
Sanzioni per lavoro nero:
La legge italiana è molto severa in materia di lavoro nero,
soprattutto quando l’impiegato è uno straniero senza regolare permesso di
soggiorno.
In questi casi la sanzione è maggioratadel 20%. In generale
la multa inflitta al trasgressore è così articolata:
1500 – 9.000 euro per ogni lavoratore irregolare entro i 30
giorni di impiego effettivo
3000-18.000 euro per ogni lavoratore irregolare tra 31 e 60
giorni di impiego
6000 a 36.000 euro: per ogni lavoratore irregolare con
impiego superiore ai 60 giorni
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
convertibile?
I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, e una volta scaduto quest’ultimo se hanno un
contratto di lavoro possono richiedere la conversione come lo riporta il sito
piemonte immigrazione.
Con la Legge 132/2018 è stato abrogato il permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di
validità non può essere rinnovato per lo stesso motivo, ma può comunque essere
convertito in un diverso permesso di soggiorno.
È quindi consentita la conversione in permesso di soggiorno
per lavoro in presenza di un contratto mentre la legge non specifica se è
possibile rinnovare per attesa occupazione.
Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari
in un permesso per un diverso motivo è sempre necessario il possesso del
passaporto.
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