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Il permesso di soggiorno – tutto ciò che devi sapere

 




Il permesso di soggiorno, nel diritto internazionale, è un documento rilasciato da un’amministrazione di uno stato a un individuo straniero; con il connesso titolo si consente al cittadino di uno stato estero di trattenersi nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli normalmente previsti da un visto.

 

In questo articolo andremo a presentarvi tutte le informazioni concerni l’argomento del permesso di soggiorno.

 

Cos’è il permesso di soggiorno?

È un documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio.

 

In assenza di visto di ingresso, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di:

 

motivi di inespellibilità,

motivi di protezione sociale,

richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria),

Cos’è la carta di soggiorno?

La carta di soggiorno è uno documento che permette ai familiari d’un cittadino d’un paese dell’Unione Europea o d’un italiano di soggiornare in Italia anche per oltre 3 mesi nel pieno rispetto delle leggi in materia della pubblica sicurezza e dopo aver dimostrato di avere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 distingue i casi principali in cui la carta di soggiorno viene rilasciato:

 

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:

 

presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, conversione permesso di soggiorno. L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta. L’impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificatamente richiesta e identificato lo straniero con passaporto o altro documento equipollente gli rilascia ricevuta che esibita con il passaporto o documento equipollente dimostra la legittimità del soggiorno. Lo straniero che ha presentato l’istanza tramite gli Uffici postali viene convocato tramite lettera raccomandata per essere sottoposto al rilievo delle impronte digitali e per la consegna del permesso di soggiorno.

presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

affari, cure mediche, motivi umanitari, richiesta di protezione internazionale, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero;

presso lo Sportello Unico dell’Ufficio per l’Immigrazione della provincia dove lo straniero si trova, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato; tale ufficio predispone la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno la quale poi dovrà essere inviata dall’interessato tramite ufficio postale.

I tipi di permesso di soggiorno:

I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per:

 

turismo,

visite,

affari,

studio o formazione,

lavoro stagionale,

lavoro autonomo,

lavoro subordinato,

lavoratori dello spettacolo,

motivi familiari,

protezione sociale,

cure mediche,

richiesta di protezione internazionale,

Permesso di soggiorno per la famiglia:

Nel caso la domanda voglia essere effettuata per una famiglia, il richiedente deve munirsi di un unico kit, contenente il Modulo 1 e inoltre se il richiedente è il capofamiglia e percepisce reddito, dovrà presentare anche il Modulo 2 per ciascun componente  per il quale si richiede il permesso.

 

Costi del permesso di soggiorno:

I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

 

euro 40,00 per permessi di durata superiore a tre mesi  e fino ad un anno;

euro 50,00 per i permessi di durata superiore a un anno e  fino a due anni;

euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno  per  i dirigenti e i lavoratori specializzati.

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo  deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

 

 

Il contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, che per le richieste presentate  prima della data del 9 giugno 2017  che siano ancora in fase istruttoria  o non sia ancora avvenuta la consegna del permesso allo straniero.

 

Chi è escluso dai costi del permesso di soggiorno:

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:

 

i minori di 18 anni;

i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori;

i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso in corso di validità;

i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;

i titolari di protezione internazionale  che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo;

le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

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