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Revoca permesso di soggiorno per assenza dal territorio italiano


La Revoca permesso di soggiorno per assenza dal territorio italiano è stata stabilita dalla l’art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 286/1998, e viene messa in atto in caso


di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”

di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni”,

La Revoca permesso di soggiorno per assenza dal territorio italiano ha un valore più sanzionatorio rispetto alla revoca per espulsione dall’Italia. 


Revoca permesso di soggiorno per espulsione dall’Italia

La revoca permesso di soggiorno per espulsione avvenire nel momento in cui il cittadino straniero viene espulso dal territorio italiano. L’espulsione amministrativa può essere di due tipi:


ministeriale

prefettizia.

Nel caso dell’espulsione ministeriale, il Ministro dell’interno può decidere l’espulsione dello straniero

per “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” (art. 13, c. 1, D.Lgs. 286/1998 – t.u.i.) o per

“motivi di prevenzione del terrorismo” (art. 3, c. 1, l. 155/2005).


Espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato.

Il Ministro dell’interno comunica preventivamente l’espulsione al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri. L’espulsione ha per destinatario uno straniero, che può anche essere non residente in Italia e può essere titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Espulsione per “motivi di prevenzione del terrorismo”

La decisione della revoca permesso di soggiorno per espulsione può essere assunta non solo dal Ministro dell’interno, ma anche dal prefetto, su sua delega.


Entrambi i tipi di provvedimento sono caratterizzati da un’elevata discrezionalità, che si traduce in una limitata sindacabilità in sede giurisdizionale.


Il giudice competente è il T.A.R. Lazio, sede di Roma, e a tale giudizio si applica il codice del processo amministrativo (art. 13, c. 11, t.u.i.) Le norme che regolano

l’espulsione ministeriale sono di dubbia legittimità costituzionale.


L’attività amministrativa non è procedimentalizzata e non consente la partecipazione del soggetto interessato al procedimento, mentre i presupposti del provvedimento non sono tassativi, come accade invece – in virtù del principio di stretta legalità delle fattispecie espulsive – con riferimento all’espulsione prefettizia.


In particolare, il provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo non è soggetto a convalida giurisdizionale, è immediatamente esecutivo e non ne è prevista la sospensione cautelare.


In caso di revoca del permesso di soggiorno, che cosa si può fare?

Nel momento in cui viene notificata la revoca, il cittadino straniero ha la possibilità di impugnare questa decisione e dimostrare le reali motivazioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal territorio italiano per un cosi lungo periodo.


Uno dei maggiori fattori che spinge uno straniero ad essere assente dal territorio italiano è per esempio la necessità di prendersi cura di un proprio caro malato nel proprio paese di origine.


Un altra motivazione è la crisi economica che sta colpendo negli ultimi anni l’Italia e tanti altri paesi europei.


Nell’ultimo periodo infatti aumenta il numero di persone che per motivi economici fanno tornare i familiari al paese per diversi mesi , e , non conoscendo la normativa sforano il periodo concesso di assenza dal territorio.


Prestate attenzione perché se il periodo eccedente di assenza non viene giustificato con validi motivi ( degenze in ospedale , motivi di salute ecc..) si corre il serio rischio di vedersi rigettato il titolo di soggiorno.


Assenza dal territorio italiano con permesso di soggiorno biennale:

Il Consiglio di Stato ha in particolare sostenuto, come aveva già affermato in un’altra sentenza del 2017, che laddove l’assenza dal territorio nazionale superi l’anno di tempo in un permesso di soggiorno biennale, la giustificazione dei gravi motivi non è dovuta per tutto l’anno di assenza ma solo per la parte che ne eccede (nella specie si trattava di tredici giorni).







 

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