IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di
provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima
scadenza, al fine
di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche'
la
vigenza di alcune
misure correlate con
lo stato di
emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri,
adottata nella
riunione del 29 aprile 2021;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
1. All'articolo
263 del
decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77,
relativo alla
disciplina del lavoro
agile nelle amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «A tal
fine,
le amministrazioni di cui al primo periodo,
fino alla definizione
della disciplina del lavoro agile da parte dei
contratti collettivi,
ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021, in
deroga
alle misure di cui all'articolo 87, comma 3,
del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24
aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei
propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario
di
lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera
e settimanale,
introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche
attraverso soluzioni digitali
e non in
presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure
semplificate di cui al
comma 1, lettera
b), del medesimo
articolo 87, e
comunque a
condizione che
l'erogazione dei servizi
rivolti a cittadini
ed
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza,
nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente.»;
2) e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni
del presente comma si applicano al personale del
comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di
emergenza
connessa al COVID -19.»;
b) al comma 2,
dopo le parole «tutela della salute» sono inserite
le seguenti: «e di
contenimento del fenomeno
epidemiologico da
COVID-19».
2. All'articolo 14,
comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di
vita e
di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al primo
periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le
seguenti: «e del lavoro agile»;
b) al terzo
periodo, le parole «60 per cento»
sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento»;
c) al quarto
periodo le parole «30 per cento»
sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento».
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, su proposta del
presidente del Consiglio Mario Draghi, un decreto-legge che introduce
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni
di prossima scadenza in considerazione della proroga - già deliberata - dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il provvedimento proroga, tra gli altri, i termini di
scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno. In particolare:
documenti di identità: prorogata la validità dal 30 aprile
al 30 settembre 2021
patenti di guida: con riferimento alle domande presentate
nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno il termine
entro il quale è possibile sostenere la prova teorica
permessi di soggiorno: prorogati al 31 luglio 2021 quelli in
scadenza il 30 aprile. In questo lasso di tempo, gli interessati possono
presentare istanza di rinnovo.
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