Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro?
In linea generale la disciplina
dei procedimenti concernenti
l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggia su binari normativi’ del tutto
svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponde a logiche
ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei
procedimenti implicati) non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini.
L’art. 2 della legge 241 del 1990, nel disciplinare in linea
generale la materia dei tempi e dei termini entro i quali l’amministrazione si
deve pronunciare per iscritto, sottrae espressamente i procedimenti in tema di
immigrazione e cittadinanza anche al limite temporale massimo dei 180 giorni,
non prevedendo neanche un espresso limite temporale. ll comma 4 dell’art. 2,
infatti, non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale
tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il
superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al
lavoro? Quanto bisogna aspettare?
Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che il termine
massimo per avere una risposta dopo l’invio della richiesta di nulla osta al
lavoro per l’assunzione di un lavoratore straniero sia di 60 giorni dalla
presentazione della domanda in caso di lavoro subordinato non stagionale
(art.22, al comma 5) e di 20 giorni in
caso di lavoro subordinato stagionale (art. 24, comma 2).
Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della
documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla
regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i
termini sopra previsti, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato
e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data
dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Si tratta, tuttavia, di termini non perentori e, quindi, se
per motivi organizzativi lo Sportello Unico non è in grado di rilasciare il
nulla osta entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò
consegue alcun effetto automatico.
Il procedimento che porta al rilascio del nulla-osta al
lavoro da parte dello Sportello Unico, si compone di due sub-procedimenti che
coinvolgono:
- la Questura, per la verifica sulla sussistenza, nei
confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro, di motivi ostativi
al rilascio del nulla osta ;
- l’ITL (Ispettorato Territoriale al Lavoro) per la verifica del rispetto delle condizioni
contrattuali che si intendono applicare, sulla capacità economica dell’impresa
nonché sulla sussistenza di quote
Non sono previsti termini per l’adozione di tali pareri né
gli stessi sono autonomamente impugnabili.
La procedura prevede che lo Sportello Unico, solo dopo aver
acquisito il parere dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro e dalla Questura
convochi il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella
domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di
soggiorno.
Quando il parere dell’Ispettorato o della Questura sono
negativi, il dirigente dello Sportello Unico, previa comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda (ai sensi dell’ art. 10 bis L.241/90),
procederà al rigetto della istanza.
ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
(artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette a semplificare la procedura
sopra descritta. valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà
adottato nel 2022. La nuova normativa prevede che le verifiche a carico
dell'Ispettorato siano ora demandata ai consulenti del lavoro e alle
organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo sul possesso dei
requisiti in questione , è previsto il rilascio di apposita asseverazione che
il datore di lavoro dovrà produrre insieme alla richiesta di nulla osta al
lavoro, oppure, per le domande già proposte per l’annualità 2021, al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno.Per le domande presentate
nell'ambito del decreto flussi 2021 per
le quali le quali l'Ispettorato Nazionale abbia già effettuato le verifiche di
comeptenza (e risulti presente a sistema
il parere positivo dell’ITL) i datori di lavoro non dovranno munirsi
dell’asseverazione. Quest'ultima non è, inoltre, necessaria con riferimento alle domande presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale
si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti previsti dalla legge.
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Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio
assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico?
Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di
lavoro stagionale. L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che
decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta
all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio
diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
richiedente;
• il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno"
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il
visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare
quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica
sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere
sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al
momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del
Permesso di soggiorno.
In tutti gli altri cas,i passato il periodo previsto dalla
legge per il trattamento della pratica, il richiedete può sollecitarelo
Sportello Unico ad avere una risposta in merito alla richiesta e qualora il
sollecito non basti, provvedere con una diffida nella quale si invita lo stesso
ufficio a velocizzare i tempi della pratica. Nel caso il silenzio continui,
l’unico rimedio resta la proposizione di un’azione giudiziale di accertamento
dell’obbligo di provvedere, con l'assegnazione da parte del giudice di un
termine entro cui l'amministrazione deve rispondere.
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ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
(artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette ad accelerare la procedura
prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro. valide sia per il decreto
flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022. La nuova normativa
prevede il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge. Pertanto, per quanto riguarda
le domande presentate nell'ambito del Decreto flussi 2021, qualora alla data del 22 luglio 2022 il nulla osta non fosse stato ancora
rilasciato, lo Sportello Unico
dovrà procedere al rilascio
immediato, a prescindere delle verifiche da parte della questura. Il
sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi dopo il rilascio del nulla osta comporta la
revoca dello stesso.
Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta dovrà
essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda.
Altra importante novità riguarda la possibilità di iniziare
a svolgere attività lavorativa subito dopo il rilascio del nulla osta. Il
datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore
e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione,
mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale
presso l’Agenzia delle Entrate.
ll datore di lavoro potrà assumere da subito anche
lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data
del 1° maggio 2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici,
dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da
organismi pubblici”. Queste condizioni non devono essere accertate dal datore
di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, solo successivamente
all’assunzione, quando convocherà datore e lavoratore per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno.
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